PREMESSA

Il Codice Deontologico raccoglie i principi e le norme che tutti farmacisti iscritti all’Albo sono tenuti ad osservare a tutela della dignità e del decoro professionale.

Art. 1. Il farmacista deve: 1) Esercitare la propria attività professionale in sede appropriata alla dignità ed al decoro della qualità di sanitario. 2) Svolgere il ruolo di educatore sanitario tenendo sempre presente i diritti del malato ed il rispetto della vita. 3) Essere sempre attento e sensibile alle necessità sociali e sanitarie che possono manifestarsi nell’espletamento della sua professione. 4) Tenere sempre una condotta consona al proprio ruolo tale da non portare in nessun caso discredito alla professione. 5) Aggiornare costantemente le proprie conoscenze scientifiche. 6) Rispettare gli indirizzi di natura professionale enunciati dalla Federazione Nazionale degli ordini dei Farmacisti e dall’Ordine di appartenenza.

RAPPORTI CON I MAESTRI E CON I TIROCINANTI

Art. 2. Il farmacista è tenuto al rispetto di coloro che gli furono maestri. Il farmacista accoglie tirocinanti pre e post-laurea impartendo loro le necessarie istruzioni tecniche e costituendo esempio morale oltre che professionale.

RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 3. Il farmacista, in qualsiasi atto professionale e comunque attività di consiglio, negli ambiti previsti dalla legge, e nello svolgere la sua Arte, deve sempre agire secondo scienza e coscienza. Il farmacista deve usare cortesia e disponibilità verso i cittadini, prestare il soccorso consentito dalla legge e suggerito dai sentimenti della umana solidarietà. Il farmacista dovrà tenere presente che la sua professione sarà sempre tesa a tutelare lo stato di salute dei pazienti, intesa questa come condizione di benessere fisico e psichico.

Art. 4. Il farmacista è tenuto a dare opportune delucidazioni, circa il contenuto, attività terapeutica, la posologia, le modalità e i tempi di somministrazione, le controindicazioni, gli effetti collaterali, le incompatibilità di qualunque natura dei medicinali dispensati; inoltre deve consigliare quelle norme igienico-alimentari indispensabili per il corretto evolvere della terapia e per il mantenimento dello stato di salute.

Art. 5. Il farmacista deve, nell’espletamento della professione creare le condizioni per potere dare consigli e suggerimenti a cittadini in maniera riservata.

RAPPORTI CON I MEDICI, VETERINARI ED ALTRI SANITARI

Art. 6. Il farmacista nell’esercizio della professione e nell’interesse dei pazienti, deve attenersi al principio del rispetto reciproco e della salvaguardia delle specifiche competenze nei confronti degli altri sanitari.

Art. 7. Il farmacista deve sempre mettere a disposizione dei colleghi il frutto della sua richiesta e delle proprie esperienze e deve comunque favorire l’incontro con altri sanitari al fine di un reciproco scambio di conoscenze ed informazioni.

Art. 8. Il farmacista deve astenersi dal criticare l’operato degli altri sanitari, e, in caso di osservazioni riguardanti una prescrizione, è tenuto a rivolgersi direttamente al sanitario prescrivente.

Art. 9. Il farmacista non può operare alcuna forma di pubblicità in favore di professioni, arti e strutture sanitarie.

Art. 10. Nei rapporti con gli altri sanitari non deve sussistere interesse economico reciproco per cui il farmacista non può incentivare, in alcuna forma, le prescrizioni mediche o veterinarie.

RAPPORTI PROFESSIONALI CON I COLLEGHI

Art. 11. I rapporti del farmacista con i colleghi devono essere improntati alla massima correttezza e cordialità nello scrupoloso rispetto dei ruoli, ambiti di competenza e sfere di interessi. Eventuali divergenze e controversie vanno risolte attraverso contatti diretti e, in caso di esito negativo, sottoposte alla valutazione dell’Ordine professionale.

Art. 12. Il titolare o direttore di farmacia deve vigilare attività e sul comportamento dei propri collaboratori instaurando, nei confronti dei colleghi, un rapporto che favorisca la collaborazione professionale.

Art. 13. E’ riprovevole e particolarmente censurabile qualsiasi azione di sleale concorrenza tendente all’accaparramento della clientela. Sono da considerarsi sleali, azioni quali il mancato rispetto delle norme sugli orari e turni di servizio, di riposo e di ferie, l’esposizione errata dei cartelli riportanti le farmacie aperte per turno, praticare sconti sui medicinali, non riscuotere i ticket previsti, l’utilizzo di mezzi tendenti ad esaltare il proprio operato e/o denigrare l’operato professionale dei colleghi.

Art. 14. Al farmacista è vietato organizzare forme di accaparramento delle ricette presso ambulatori medici o veterinari e presso ogni altra struttura, le quali realizzino azioni di concorrenza sleale altamente riprovevoli. Il farmacista o direttore di farmacia, a particolari condizioni e per particolari soggetti, può aderire ad iniziative generalizzate di consegna dei medicinali a domicilio, sempre che esse abbiano avuto l’assenso dell’Ordine di appartenenza.

SEGRETO PROFESSIONALE

Art. 15. Il farmacista è tenuto a mantenere il segreto professionale su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza per ragioni della sua attività.

RAPPORTI CON AUTORITA’ ED ENTI SANITARI

Art. 16. Il farmacista, atteso il suo ruolo di operatore sanitario, collabora con le autorità coadiuvandole nel raggiungimento dei loro obiettivi e partecipa ad iniziative di educazione sanitaria, farmacovigilanza, prevenzione, difesa dell’ambiente e protezione civile. Il farmacista deve intrattenere, con i colleghi che esercitano la professione nell’ambito della Pubblica Amministrazione, rapporti di collaborazione nel rispetto dei propri ruoli e nella consapevolezza di essere, a parità di dignità professionale, parte integrante del sistema sanitario nazionale. Il farmacista partecipa alle iniziative promosse dalle Istituzioni, dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e dall’Ordine Provinciale, ai fini del miglioramento del servizio e dell’immagine della professione. Il farmacista la vita del proprio Ordine professionale.

DELLA FARMACIA

Art. 17. Il farmacista esercente in farmacia è tenuto ad indossare il camice bianco sul quale sia visibile il distintivo professionale adottato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e distribuito dall’ordine professionale. Il distintivo professionale può essere utilizzato solo dagli iscritti all’Albo che esercitano la professione nelle strutture pubbliche o private dove è prevista la figura del farmacista.

Art. 18. Il titolare o direttore della farmacia deve curare che l’esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia è chiamata a svolgere nella società, tenendo sempre presente la sua natura di presidio sanitario.

Art. 19. Il titolare o direttore della farmacia deve curare che qualsiasi forma di pubblicità presente nel proprio esercizio sia legittima e conforme all’etica professionale oltre che alla normativa vigente. Il farmacista qualora venga a conoscenza di pubblicità che non risponda ai criteri sopra enunciati ne darà segnalazione all’ordine di appartenenza. Non è consentita al farmacista alcuna pubblicità relativa al proprio esercizio e/o attività professionale che non sia conforme alle norme del regolamento di disciplina della pubblicità formulato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti.

Art. 20. Il titolare o direttore della farmacia deve astenersi dall’allestire vetrine che diano un’immagine non consona al ruolo primario di presidio sanitario che ogni esercizio farmaceutico è chiamato, per legge, a svolgere.

Art. 21. Il farmacia deve respingere, con cortesia ma fermamente, le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge. Il farmacista deve, inoltre, rifiutarsi di dispensare medicinali non registrati ancorché prescritti su ricetta medica.

Art. 22. In caso di prescrizione dubbia o incongrua il farmacista è tenuto a prendere contatti con il medico o veterinario prescrittore prima della spedizione della ricetta in forma riservata ed in spirito di collaborazione; se ciò non è possibile, deve invitare il richiedente a consultare il sanitario prescrittore.

Art. 23. Attività di vendita del parafarmaco il farmacista ha l’obbligo di far prevalere sempre l’immagine professionale della farmacia.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA

Art. 24. Il farmacista che esercita la propria attività nell’industria farmaceutica deve agire tenendo presente che il medicinale ha come unico obiettivo il ripristino ed il mantenimento dello stato di salute. Egli deve segnalare all’ordine di appartenenza ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia. Il farmacista informatore scientifico sul farmaco, oltre ai compiti specifici della propria attività, estenderà i propri contatti con i colleghi operanti in farmacie ospedaliere e in farmacie pubbliche o private al fine di promuovere un costante aggiornamento di questi ultimi sulle conoscenze delle nuove molecole e dei nuovi medicinali e quindi sui progressi delle terapie.

ATTIVITÀ’ PROFESSIONALE IN OSPEDALE E SUL TERRITORIO

Art. 25. Il farmacista che esercita la professione nelle strutture pubbliche ospedaliere e del territorio deve agire su un piano di pari dignità ed autonomia con gli altri sanitari e colleghi con i quali deve instaurare rapporti di costruttiva collaborazione professionale, nel rispetto dei reciproci ruoli. Nei rapporti con i colleghi e con gli altri operatori sanitari di farmacie pubbliche o private deve favorire lo scambio di tutte quelle informazioni che possano consentire la realizzazione di un’assistenza farmaceutica adeguata alle necessità sanitarie del tempo e dei luoghi in cui si opera.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELL’AMBITO DELLA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA

Art. 26. Il farmacista che opera nella distribuzione intermedia è tenuto al rispetto dei limiti posti ai suoi compiti da disposizioni di legge e dal ruolo richiamato a svolgere. In particolare deve astenersi dal cedere, al pubblico e a soggetti non autorizzati all’acquisto diretto, prodotti la cui vendita è riservata per legge al farmacista in farmacia.

DELLE INFRAZIONI AL CODICE DEONTOLOGICO

Art. 27. E’ fatto obbligo agli Ordini di divulgare a far rispettare le disposizioni contenute nel presente Codice deontologico e nel Regolamento di disciplina della pubblicità della farmacia, che ne costituisce parte integrante. Gli iscritti all’Albo professionale sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente Codice deontologico e del Regolamento di disciplina della pubblicità della farmacia. Ogni infrazione al presente Codice deontologico, così come al Regolamento di disciplina della pubblicità della farmacie, è valutata sotto il profilo disciplinare del Consiglio Direttivo dell’ordine.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ DELLA FARMACIA

mento della pubblicità ha lo scopo di assicurare che la pubblicità venga realizzata come servizio per l’informazione del pubblico, con speciale riguardo alla sua influenza sull’utente.
Il Regolamento individua le attività in contrasto con le finalità suddette.
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento permane l’obbligo del farmacista conformare il proprio comportamento ai principi di correttezza professionale.

B) DEFINIZIONI

Agli effetti del Regolamento il termine “pubblicità” comprende ogni comunicazione relativa a prodotti o servizi quali che siano i mezzi utilizzati.
Il l termine “prodotto” comprende qualsiasi oggetto della comunicazione pubblicitaria e si intende perciò esteso anche al servizio, metodo, trattamento e simili.
Il termine”messaggio” comprende qualsiasi forma di presentazione al pubblico del prodotto e si intende perciò esteso anche all’imballaggio, alla confezione e contenitori in genere.

Il termine “utente” comprende ogni persona cui è indirizzato il messaggio pubblicitario o che sia suscettibile di riceverlo.

ARTICOLO 1

E’ vietata la pubblicità riferita alla capacità professionale del singolo farmacista espressa mediante qualsiasi mezzo.

E’ vietato ogni atto di propaganda volto alla sollecitazione della domanda di medicinali con o senza obbligo di prescrizione medica o veterinaria, compresi i medicinali per automedicazione, al di fuori della pubblicità autorizzata dal Ministero della Sanità.

La pubblicità dei prodotti parafarmaceutici , venduti sulla base dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia o su autorizzazione comunale al commercio, è consentita nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente, E’ comunque vietato associare in comunicati commerciali ed in iniziative promozionali ai prodotti parafarmaceutici ovunque pubblicizzati, la ragione sociale e la ditta della farmacia, il nome del farmacista e l’indirizzo della farmacia.

E’ vietato ogni atto di propaganda o comunque promozionale rivolto all’accaparramento della clientela.

ARTICOLO 2

Ai fini del rispetto del diritto dei cittadini ad essere informati, è consentito, nei limiti e secondo le modalità di seguito stabiliti, rendere noti al pubblico dati ed elementi conoscitivi, veritieri e corretti, relativi ai servizi prestati alle attività svolte, ai reparti presenti nella farmacia.

Il complesso delle informazioni e ciascuna di esse, che possono essere fornite esclusivamente all’interno della farmacia, devono rigorosamente essere esenti da enfatizzazioni ottenute mediante aggettivazioni, immaginazioni, simboli, diciture e qualunque altro mezzo, avendo riguardo in particolare all’esclusione di comparazioni e del vanto di risultati conseguibili.

E’ consentita ed auspicabile l’assunzione di iniziati ve aventi per scopo la promozione di campagne di prevenzione e di educazione sanitaria.

ARTICOLO 3

Gli annunci informativi di cui al precedente articolo, possono essere diffusi al pubblico esclusivamente mediante i seguenti mezzi di comunicazione:

a) Insegne:

Salvo specifiche norme derivanti da leggi, regolamenti e ordinanze, l’insegna della farmacia deve riportare la dicitura FARMACIA accompagnata o meno dalla ragione sociale, da simboli storici e professionali. Possono essere esposte in maniera distinta indicazioni riferite all’esistenza in farmacia di particolari reparti. Le insegne a bandiera in forma di croce inserite sulla facciata e comunque sull’edificio della farmacia sono obbligatorie.

b) Cartelli indicatori anche in forma di freccia direzionale:

potranno contenere soltanto nome, ragione sociale della farmacia, indirizzo, recapito telefonico, distanza, simbolo, distintivo professionale, e saranno installati esclusivamente nell’ambito territoriale della sede farmaceutica di pertinenza prevista in Pianta Organica.

c) Annuari, elenchi telefonici, pagine gialle, guide cittadine, guide sanitarie:

I testi devono essere stampati escludendo qualunque differenziazione tipografica tra le diverse farmacie, e possono recare solo indicazioni relative al nome, alla ragione sociale all’indirizzo al recapito telefonico e agli orari di apertura della farmacia. Le inserzioni non devono contenere riquadri o sottolineature, ne grafici, disegni, figure o simboli particolari. Sugli elenchi telefonici l’inserzione può essere effettuata esclusivamente nel comune di ubicazione della farmacia.

d) Carta da banco, buste, sacchetti, porta-libretti, contenitori in genere e calendari:

potranno contenere soltanto nome, ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico orari di apertura ed indicazioni riferite all’esistenza in farmacia di particolari reparti.

e) Sistemi audiovisivi ed informatici:

essi possono essere ubicati esclusivamente all’interno della farmacia, salvo che non indichino i turni d’apertura delle farmacie limitrofe, nel qual caso, potranno contenere soltanto il nome, ragione sociale della farmacia, indirizzo, recapito telefonico, orari di apertura, indicazioni riferite all’esistenza in farmacia di particolari reparti e comunque informazioni sanitarie di pubblico interesse.

I Farmacisti possono distribuire al pubblico in farmacia pubblicazioni di carattere sanitario sulle quali potranno essere riportati esclusivamente nome, ditta, ragione sociale, indirizzo e recapito telefonico della singola farmacia.

ARTICOLO 4

In qualsiasi tipo di informazione, diffusa tramite mass media, che indirettamente possa avere effetti promozionali della farmacia e del farmacista (interviste, dichiarazioni, servizi giornalistici, rubriche, cronache, resoconti di convegni e manifestazioni, articoli o trasmissioni tecnico scientifiche), la presenza o la citazione del professionista deve rispettare i limiti della pura comunicazione di notizie obiettive, esclusa ogni enfatizzazione o comparazione dell’attività svolta.

E’ vietata in tali occasioni l’indicazione dell’indirizzo della farmacia o elementi che comunque ne possano permettere l’individuazione.

ARTICOLO 5

E’ tassativamente vietata l’esposizione di qualunque comunicazione relativa alla singola Farmacia negli studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie in genere.

E’ altresì tassativamente vietata l’esposizione nella Farmacia di qualsiasi comunicazione relativa a studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie in genere.

In entrambi i casi previsti nei commi precedenti, è consentita la sola esposizione di cartelli esposti in forza di accordi intercategoriali finalizzati a fornire un servizio alla cittadinanza.

La farmacia non può autorizzare ne consentire la menzione della propria ragione sociale in comunicati commerciali di aziende.

ARTICOLO 6

Sono consentite comunicazioni relative a campagne di prevenzione o di educazione sanitaria stabilite dallo Stato o dalla Regione o da Ente pubblico competente in materia sanitaria o dalle Organizzazioni dei Farmacisti, ovvero da queste ultime comunque patrocinate, e le comunicazioni aventi carattere d’urgenza a tutela della salute pubblica ed incolumità.

NORMA TRANSITORIA

Per le pubblicità non conformi al presente regolamento, per le quali siano stipulati i contratti, è consentita la prosecuzione sino al 31 dicembre 1996 a condizione che sia comunicata all’Ordine professionale, a mezzo raccomandata a.r., la disdetta del contratto stesso entro il 30 giugno 1996.

Le altre pubblicità non conformi al presente Regolamento dovranno essere eliminate entro il 31 dicembre 1996.